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Elezioni amministrative: il patteggiamento della pena non costituisce più causa di incandidabilità

Con un parere pubblicato in data odierna nella propria banca dati, la Direzione centrale delle autonomie locali del Ministero dell’Interno ha ricordato che il comma 1 bis dell’art. 445 c.p.p., cosi come novellato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Legge “Cartabia”), prevede che “se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi, diverse da quella penale, che equiparano la sentenza prevista dall’art. 444 comma 2, c. p. p. alla sentenza di condanna“.

Dal tenore testuale della novellata disposizione si ricava quindi che, salvo il caso di applicazione di pene accessorie, tutte quelle disposizioni legislative non qualificabili come penali, nelle quali la sentenza resa ex art.444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna, non trovano più applicazione a far data dall’entrata in vigore della riforma Cartabia (30 dicembre 2022, ai sensi del D.L. n. 162/2022).

Stante l’esclusione della natura penale delle misure in materia di incandidabilità contenute nel d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 affermata da consolidata giurisprudenza sia comunitaria che nazionale, l’art. 15, comma 1, che equipara la sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, c.p.p. alle sentenze di condanna, non produce più effetti, così realizzandosi un caso di abrogazione tacita a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022, operata dal D.L. n.162/2022, convertito in legge.

Ne consegue che tutti i soggetti, per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., salvo il caso di applicazione di pene accessorie, non incorrono più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere alle prossime elezioni.

Tags: Amministratori locali, Elezioni amministrative, Incandidabilità