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Effetti della sospensione delle procedure concorsuali

L’art. 87, comma 5, del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia), al fine di ridurre il rischio di contagio da Covid-19, dispone la sospensione per 60 giorni (fino al 17 maggio) di tutte le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, salvo quelle che si svolgono per soli titoli o in modalità telematica.
Alcuni enti si stanno giustamente ponendo diversi dubbi sulle ricadute operative di questa norma e, in particolare, sulla necessità di prorogare di pari periodo anche la scadenza dei termini per l’invio delle domande di partecipazione ai concorsi già banditi.

Pare logico ritenere che la predetta sospensione riguardi soltanto quelle fasi della procedura concorsuale che prevedono contatti diretti tra le persone e non anche quelle che possono essere svolte da remoto, come ad esempio l’invio delle domande di partecipazione, che oggi possono tranquillamente essere presentate telematicamente tramite pec o raccomandata online.

Per le stesse ragioni non pare preclusa neppure la possibilità di bandire nel frattempo nuove procedure concorsuali, anche se in questo caso converrebbe forse prevedere termini di scadenza del bando non troppo ravvicinati, posto che tanto la convocazione dei candidati dovrà per forza essere rinviata a fine emergenza.