I terreni divenuti edificabili in forza di uno strumento urbanistico generale approvato in corso d’anno saranno tassabili come tali dalla data di adozione del provvedimento urbanistico e non più dal 1° gennaio dell’anno successivo, come avveniva negli scorsi anni.
È quanto emerge dalla nuova definizione di area fabbricabile fornita al comma 746 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, la quale, pur mantenendo la medesima definizione in precedenza fornita dall’art. 5 co. 3 e 5 del D.Lgs. n. 504/1992 e dall’art. 13 co. 5 del D.L. n. 201/2011, precisa che “[…] Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici […]”.
Viene pertanto superata l’impostazione di derivazione giurisprudenziale secondo la quale, in caso di adozione in corso d’anno, l’edificabilità dovesse essere considerata dall’anno successivo, stante il fatto che al 1° gennaio dell’anno nel quale è avvenuta la variazione, il cespite era ancora mero terreno agricolo.
Dal 2020 quindi il medesimo terreno, oggetto di variazione urbanistica, dovrà dunque tassato per un certo periodo come agricolo e per altri mesi come area fabbricabile. Ed al fine di agevolare i contribuenti nella corretta quantificazione del tributo, il Comune potrà – su richiesta dell’interessato – attestare se un’area sita nel proprio territorio debba essere considerata o meno edificabile (art. 1 co. 741 lett. D) L. n. 160/2019).
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