I magistrati contabili dell’Emilia Romagna, con la deliberazione 220/2021/PAR, pur dichiarando inammissibile il quesito posto dal Comune istante sulla durata minima degli incarichi dirigenziali a contratto di cui all’art. 110 TUEL, hanno ritenuto opportuno fare rinvio sul punto al principio di diritto, allo stato immutato, affermato dalla giurisprudenza di Cassazione nell’esercizio della propria funzione nomofilattica per cui “In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione si applica l’art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 […] secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l’art. 110, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali) […]”.
Per cui, in sintesi, alla luce dell’attuale e granitico quadro giurisprudenziale che giudica lo spoils system legittimo solo in relazione alle figure “apicali” dell’ente, si deve ritenere che eventuali meccanismi di cessazione anticipata, con riferimento a funzioni dirigenziali non apicali, si pongano in contrasto con l’art. 97 Cost.