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Doverosa l’adozione di propri codici di comportamento integrativi e specificativi di quello generale

Con la recente sentenza n. 15978 del 27 ottobre 2023, il TAR della Lazio ha ricordato che l’articolo 54 del D.Lgs n. 165/2001 (richiamato espressamente all’articolo 1 del D.P.R. n. 62/2013), nel descrivere il sistema delle fonti sussistente in relazione alla eziologia delle regole comportamentali del dipendente pubblico, prevede espressamente che il codice di comportamento definito dal Governo rappresenti solo il punto di partenza e la norma fondamentale alla quale le Amministrazioni devono ispirarsi nell’adozione del proprio codice di comportamento, destinato poi ad integrare e specificare il primo.

Pertanto, la specificazione delle regole di cui al codice di comportamento generale adottato con il D. P.R. n. 62/2013, ed integrato giusta D.P.R. n. 81/2023, non solo non è inibita alle Pubbliche Amministrazioni, ma è anzi necessaria e prescritta dal legislatore, ancor più in quei punti in cui il Regolamento, dettando principi generali e “doveri minimi”, non presenti una disciplina ed una descrizione di dettaglio delle fattispecie, adeguata e conforme alle esigenze e caratteristiche organizzative delle diverse Amministrazioni destinate a darvi applicazione, il che è ancor più vero con riguardo alla sempre maggiore diffusione di nuove modalità di lavoro ed alle differenti esigenze e modalità di utilizzo, nelle Amministrazioni, degli ausili digitali ed informatici a supporto dei dipendenti.

Tags: Codice di comportamento