“Nel DL Sostegno, la prima misura riguarda la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente ai giorni di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 16, nonché per la durata della quarantena disposta per lo stesso dal dipartimento di prevenzione della ASL a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico o all’interno di strutture regolarmente frequentate per lezioni musicali e linguistiche oppure per attività sportive di base e attività motoria”. Lo ha detto oggi la Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti al question time alla Camera.
In caso di impossibilità a ricorrere al lavoro agile, ha poi aggiunto, “verrà riconosciuto ai genitori di figli minori di anni 14 il diritto a un periodo di congedo straordinario, con indennità pari al 50% della retribuzione, sempre per il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o per la quarantena del figlio.
La stessa previsione si estenderà ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura”. “In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, si prevede il diritto per i genitori di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro”.
Sto lavorando, ha affermato infine la Ministra “perché gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori durante i periodi di necessità siano convertiti nel congedo straordinario e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale”.
In pratica, dunque, si dovrebbe tornare ad una disciplina in tutto e per tutto analoga a quella prevista dall’art. 21-bis del D.L. n. 104/2020, rimasta vigente fino al 31 dicembre 2020.