Nel nuovo testo del decreto “Sostegni-ter” risultante dalle modifiche approvate in sede referente c’è anche una deroga temporanea al regime di inconferibilità previsto dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013, a tenore del quale «a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l’incarico (…) non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione; b) gli incarichi dirigenziali nell’amministrazione regionale; c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale».
Un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Senato prevede infatti che «1. Fino al 31 dicembre 2022, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante la fase emergenziale da Covid 19, l’incompatibilità di cui all’articolo 7, comma 1, del D.lgs. 08 aprile 2013, n. 39, non si applica ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
2. Gli incarichi assegnati nel regime transitorio di cui al comma 1 hanno validità fino alla scadenza naturale dell’incarico».