I commi da 1 a 3 dell’art. 35 del DL “Sostegni” prevedono misure specifiche per la funzionalità delle Forze di polizia, delle polizie locali e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le disposizioni ivi contenute si pongono in linea di continuità funzionale con quelle contenute nell’articolo 1, commi 351 e 352, della legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio per l’anno 2021) e sono finalizzate a consentire, a partire dal 1° febbraio e fino al 30 aprile 2021, la prosecuzione del complesso e rafforzato dispositivo di pubblica sicurezza messo in opera per il contrasto e il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
Detta finalità è perseguita mediante l’ulteriore finanziamento delle indennità accessorie spettanti al personale delle Forze di polizia e delle polizie locali, per le maggiori prestazioni lavorative rese durante l’attuale congiuntura epidemiologica.
Più in dettaglio, la spesa autorizzata consente il pagamento delle indennità di ordine pubblico e delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali posto a disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza per i servizi di competenza comunque connessi alla pandemia in corso (comma 1).
Nulla da fare, invece, sull’auspicata estensione del bonus baby sitter anche agli agenti di polizia locale. Per il momento, dunque, la fruizione dei bonus riguarda esclusivamente il personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica.