Il comma 1, lett. a), dell’art. 15 del DL “Sostegni” prevede la proroga fino al 30 giugno 2021 delle tutele disposte a favore dei lavoratori cosiddetti fragili dal decreto- legge cura Italia (art. 26, comma 2) e prorogate fino al 28 febbraio 2021 con legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 481). In particolare si prevede per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, che il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali.
L’equiparazione al ricovero ospedaliero, da sola, non legittimerebbe l’esclusione di queste assenze dei dipendenti pubblici dal periodo di comporto, giacché la disciplina contrattuale non lo consente se non nei giorni di ricovero nei quali è somministrata una terapia salvavita. Ma ora viene aggiunto un nuovo periodo con il quale si prevede espressamente la non computabilità di questi periodi di assenza nel periodo di comporto del dipendente.
Viene poi altresì previsto che i periodi di assenza dal servizio per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, non comportino una diminuzione delle somme erogate dall’INPS a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. Infatti, la vigente normativa prevede che il pagamento dell’indennità venga sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo pari o superiore a 30 giorni.
Si prevede infine la proroga fino al 30 giugno della disposizione del decreto-legge cura Italia (art. 26, comma 2-bis) in base alla quale i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.