Nel corso dell’esame in sede referente, è stato proposto l’inserimento di un articolo (possibile art. 1 bis) che esenta dal versamento della prima rata IMU i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
L’applicazione dell’esenzione, tuttavia, è sottoposta al soddisfacimento dei requisiti previsti all’art. 1 co. 1 co. 1-4 D.L. Sostegni in riferimento del riconoscimento di un contributo a fondo perduto, ai quali l’articolo emendato fa esplicito richiamo. In particolare, si tratta di:
- possesso di P.IVA già nel periodo precedente all’entrata in vigore del decreto residenti o stabiliti nel territorio italiano;
- titolarità di reddito agrario, di ricavi derivanti da specifiche attività di cessione di beni e prestazione di servizi (art. 85 co. 1lett. a) e b) TUIR) o compensi in denaro o in natura non superiori a 10 milioni di euro nel 2019;
- ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi 2020 inferiore almeno del 30% rispetto a quello dell’anno precedente;
- possesso di immobili nei quali viene svolta l’attività produttiva e coincidenza tra soggetto passivo IMU e gestore dell’attività.
La disposizione proposta si colloca in linea di continuità con quanto previsto in materia di IMU nei Decreti Legge precedenti, puntualmente riassunti nel Dossier Senato (visionabile qui).
In ragione dell’emergenza pandemica, infatti sono stati diversi i provvedimenti d’urgenza che hanno disposto l’abolizione dell’IMU per le attività produttive particolarmente colpite dalla pandemia. In primo luogo, con l’art. 177 DL 34/2020 era stata prevista l’abolizione della prima rata IMU per stabilimenti balneari o stabilimenti termali, così come per agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i proprietari fossero anche gestori delle attività. L’agevolazione era altresì prevista anche per gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
Successivamente con l’art. 78 DL 104/2020 veniva disposta l’esenzione dal pagamento anche della seconda rata IMU e, per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2) l’incentivo è stato esteso anche alla prima rata.
Infine gli artt. 9, 9 bis e 9 ter D.L. 137/2020 eliminavano la seconda rata IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui sono svolte le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24/10/2020 e cioè dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi; tale abolizione è estesa alla vendita al dettaglio e servizi alla persona nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto.
Emergono due aspetti significativi.
Diversamente da quanto avvenuto in precedenza, l’articolo approvato in commissione non limita la sua applicazione a specifici settori economici. Viene fatto riferimento ai soggetti passivi che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario. Ne deriva quindi che, in presenza degli altri requisiti, tutti gli operatori economici, indipendentemente dal settore nel quale operano, saranno esentati dal versamento IMU e ciò anche qualora operino svolgano attività non propriamente colpite dall’emergenza sanitaria (si pensi ad es. i titolari di negozi alimentari).
Non deve poi essere trascurato il fatto che, come già evidenziato nelle nostre news precedenti, la disposizione approvata in commissione referente renderà la verifica dei requisiti necessari ai fini dell’applicazione dell’esenzione particolarmente gravosa e impegnativa per gli Enti. Questi, infatti, non solo saranno tenuti a verificare se il possessore dell’immobile sia anche gestore dell’attività in esso svolta, ma dovranno appurare anche le diverse informazioni inerenti agli aspetti reddituali dei singoli contribuenti.