Nessun intervento in materia di riscossione a seguito dell’esame in commissione referente del DL Sostegni. Per quanto di interesse per gli Enti locali, l’art. 4 co. 1 resta quindi invariato, disponendo il differimento dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 della conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di accertamento esecutivi previsto all’art. 68 DL 18/2020.
Il termine, che riguarda esclusivamente la fase della riscossione coattiva (sul punto si ricorda la Risol. MEF n. 6/DF del 15/06/2020), è stato oggetto di diversi interventi nel corso degli ultimi mesi, rendendo a nostro avviso più articolato e delicato l’avvio delle procedure esecutive. Infatti, in origine il termine era stato fissato al 31 dicembre scorso; successivamente veniva prorogato al 31 gennaio e in ultimo al 28 febbraio scorso (con il DL Milleproroghe).
Ora, viene confermata la proroga al 30 aprile appena passato. Pertanto, i versamenti derivanti da atti di accertamento esecutivi, nonché da ingiunzioni fiscali (se derivanti da atti di accertamento notificati prima del 1° gennaio 2020) erano da considerarsi sospesi fino a tale data; i contribuenti hanno ora la possibilità di provvedere a versare quanto dovuto entro 30 giorni dal termine indicato (ossia entro lunedì 31 maggio, cadendo il 30° giorno di domenica); salvo ulteriori proroghe future (che però visto lo spirare del termine necessiterebbe di un periodo “transitorio”), i Comuni potranno quindi procedere con la riscossione coattiva solo a partire dal prossimo 1° giugno 2021, potendo riscuotere crediti accertati da più di un anno.