Il percorso di conversione in legge del DL. 76/2020 – Decreto Semplificazioni – prosegue con la discussione nelle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavori Pubblici al Senato dove, lo scorso 11 agosto, sono stati dichiarati inammissibili oltre 1.000 dei circa 3.000 emendamenti presentati.
Tra questi la proposta di emendamento che prevedeva la seguente modifica: “Al comma 5, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) fino al 31 dicembre 2022 la spesa di progettazione di investimenti degli enti locali può essere sostenuta anche in deroga alle disposizioni contenute nell’allegato 4/2, punto 5.3.12 del decreto legislativo n. 118 del 2011».”
La deroga proposta, che certamente avrebbe comportato una grande semplificazione a livello di programmazione e gestione dei lavori pubblici, ha senso in una condizione di emergenza qualora l’esigenza di procedere con urgenza alla realizzazione di un certo lavoro trovi un freno nell’obbligatoria programmazione dello stesso che deve passare per gli atti previsti dalla norma ed approvati dal Consiglio Comunale.
Riportiamo, per completezza, l’estratto del principio contabile 4/2 allegato al DLgs. 1118/2011: “5.3.12 La registrazione contabile delle spese per il livello minimo di progettazione richiesto per l’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale La spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici , è registrata nel bilancio di previsione prima dello stanziamento riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce. Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell’ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l’investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento.”