Il Consiglio dei Ministri convocato per oggi ha approvato nella tarda mattinata il tanto atteso DL “Proroghe” iscritto all’ordine del giorno come “DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.
Il nuovo testo, integrato di ulteriori disposizioni rispetto alla precedente versione, prevede all’articolo 3 il differimento dei termini per l’approvazione del Rendiconto 2020 e del Bilancio di previsione 2021-2023 al 31 maggio 2021.
Art. 3 “Proroga dei termini per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all’anno 2020 del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali, nonché del termine di approvazione del bilancio d’esercizio delle Camere di commercio”
1. Il termine per la deliberazione dei rendiconti di gestione relativi all’esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all’articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.
2. Per l’esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. Il termine ultimo di adozione dei bilanci d’esercizio delle Camere di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali riferiti all’esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è prorogato alla data del 30 giugno 2021.
Giunta con imbarazzante ritardo l’approvazione del DL “Proroghe” tranquillizza, almeno formalmente, tutti quegli enti che, loro malgrado, avevano già messo in conto di sforare la scadenza del 30 aprile per gli adempimenti in corsa, in particolare il Rendiconto che dovrebbe recepire i vincoli in avanzo di amministrazione derivanti dalle risultanze della Certificazione del Fondone COVID.