Nel corso della seduta di ieri, le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato numerosi emendamenti al ddl di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (c.d. decreto Omnibus).
Tra questi, vale la pena segnalare in particolare quello che estende in via permanente fino a 24 mesi (eventualmente prorogabili a 36 se non si trova nel frattempo un segretario di fascia B) la possibilità per i segretari di prima nomina di essere autorizzati ad assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore (aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti).
Tali ultime autorizzazioni, precisa la norma, potranno essere richieste anche per i segretari per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti all’entrata in vigore della presente disposizione, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta entrata in vigore.
Tuttavia, i periodi di incarico svolti ai sensi della presente disposizione rileveranno esclusivamente ai fini economici, ferma restando la sola maturazione dell’anzianità di servizio prevista dall’articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001.
Viene poi prevista la riduzione da 6 mesi ad 1 mese della durata del corso di formazione per i segretari vincitori del concorso e da 2 mesi ad 1 mese del periodo di tirocinio da svolgere presso un Comune, ma viene ampliato da 2 a 3 anni l’obbligo di svolgere una formazione aggiuntiva di almeno 120 ore all’anno.
Vengono inoltre estese fino al 31 dicembre 2026 le procedure semplificate per l’accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
È saltata invece alla fine l’esclusione tout court dai vigenti limiti di spesa del personale degli oneri relativi al trattamento economico dei segretari comunali e provinciali, che resta dunque in vigore (fino al 2026) soltanto per le amministrazioni comunali sprovviste di segretario comunale alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 44 del 22 aprile 2023.