L’articolo 14 della bozza di Decreto “Fiscale” approvato quest’oggi dal Consiglio dei ministri introduce una rilevante modifica alle disposizioni di cui ai commi 1 e 1.1. dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/01 (nel testo novellato dalla legge n. 113/2021, di conversione del D.L. n. 80/2021), accogliendo così una precisa richiesta dell’Anci.
Viene infatti stabilito quanto segue: «All’articolo 30 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quarto periodo, dopo le parole: «servizio sanitario nazionale», aggiungere le seguenti parole: «e agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100». Conseguentemente al comma 1.1. il primo periodo è abrogato».
Grazie a questa modifica normativa, dunque, il testo della norma torna finalmente a coincidere con la voluntas legis chiaramente esplicitata nei lavori parlamentari di conversione del decreto-legge n. 80 del 2021.
I dubbi interpretativi, lo ricordiamo, erano sorti in conseguenza dalla sciagurata formulazione del nuovo comma 1.1. dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 7-bis dell’art. 3 del D.L. n. 80/2021, il quale stabiliva l’inapplicabilità dell’intero comma 1 che lo precede agli enti locali con meno di 100 dipendenti, apparentemente, dunque, estromettendoli totalmente dai processi di mobilità in entrata ed in uscita dei propri dipendenti.
L’art. 10 del provvedimento in esame, poi, reintroduce la possibilità per i lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni di astenersi dal lavoro «per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto». Per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tale beneficio viene invece riconosciuto a prescindere dall’età del figlio.
Per i suddetti periodi di astensione viene riconosciuta in luogo della retribuzione un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, infine, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle stesse condizioni indicate in precedenza, di astenersi dal lavoro, senza però corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.