La proposta emendativa (che verosimilmente sarà votata nel corso dei prossimi giorni) prevede la possibilità per i comuni coinvolti nell’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, per un periodo anche superiore a trentasei mesi (ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026), in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Dette assunzioni a termine potranno essere effettuate nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per una specifica percentuale, distinta per fascia demografica, indicata nella apposita tabella annessa al presente emendamento. Per la fascia demografica dei comuni da 250 mila a 1.499.999 abitanti, la percentuale sarà dello 0,3; tra 60 mila e 249.999 abitanti dello 0,5%; tra 10 mila e 59.999 abitanti, la percentuale da moltiplicare sarà pari a 1; sotto i 10 mila abitanti, invece, la percentuale sarà dell’1,6% negli enti da 5 mila a 9.999 abitanti, dell’1,8% negli enti compresi nella fascia tra 3 mila e 4.999 abitanti, del 2,4% per la fascia 2 mila-2.999 abitanti, del 2,9% per i municipi da mille a 1.999 abitanti e infine del 3,5% per i mini-enti sotto i mille abitanti.
La spesa di personale derivante dall’applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di «scavalco condiviso» previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileverà ai fini dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando, tuttavia, la necessaria verifica di compatibilità della stessa con il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.
Tali maggiori facoltà assunzionali a termine, peraltro, verranno concesse anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario (secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 155 del predetto testo unico.
L’emendamento, infine, prevede l’istituzione di un Fondo statale che consentirà ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di avere a disposizione risorse aggiuntive per coprire gli oneri conseguenti alle suddette assunzioni. L’ammontare dello stanziamento statale sarà di 30 milioni (per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026) che verranno ripartiti, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali, tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal Pnrr.