Con Ordinanza n. 2257 del 26 gennaio 2022, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, già respinto in primo e in secondo grado, presentato da un contribuente in relazione ad un avviso di accertamento TARI 2014 con il quale un Comune contestava il mancato pagamento del tributo per un immobile adibito ad autorimessa.
Nello specifico, il contribuente sosteneva che l’immobile in oggetto risultava non produttivo di rifiuti urbani in quanto dismesso, lamentando quindi la violazione della Legge 147/2013 e del Regolamento comunale che prevedono l’esclusione dal tributo dei locali che “secondo la comune esperienza non producono rifiuti per loro natura oppure risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità oppure ancora sono di fatto non utilizzati”.
Secondo i giudici “in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l’occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani […]”.
Come evidenziato dai giudici, il ricorrente non ha mai avanzato alcuna richiesta di esenzione fondata sull’oggettiva inutilizzabilità del locale che sarebbe stata invece necessaria per l’eventuale superamento della presunzione di legge legata alla produzione di rifiuti di tutti i locali oggettivamente idonei all’utilizzo; inoltre, come sostenuto dalla Corte, l’insuscettibilità di produrre rifiuti non può derivare dalla risoluzione del rapporto di locazione o dal distacco delle utenze: queste circostanze rappresentano infatti condizioni transitorie del conduttore dell’immobile, irrilevanti ai fini dell’applicazione del tributo in quanto non rendono l’immobile oggettivamente inutilizzabile (e quindi nemmeno esente dal tributo).
Sebbene la questione sia ancora parecchio dibattuta, non di rado i Comuni scelgono di prevedere all’interno del Regolamento comunale l’esclusione dal tributo delle unità immobiliari prive di arredamento e di allacci alle reti elettriche e idriche: tale interpretazione deriva dal prototipo di Regolamento TARES del MEF che prevede l’esclusione per inidoneità a produrre rifiuti urbani “delle unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete”.
Va comunque evidenziato che l’orientamento giurisprudenziale prevalente sul tema prevede che ai fini della tassazione non si faccia riferimento alla scelta del contribuente di utilizzare o meno il locale ma piuttosto occorra guardare all’utilizzabilità oggettiva dello stesso, limitando i casi di esenzione dal pagamento del tributo a quelle situazioni in cui non sia possibile nemmeno potenzialmente produrre rifiuti (immobili diroccati, inagibili o inabitabili): alla luce di questo principio quindi le condizioni sopra citate spesso ritenute dai Comuni bastevoli ai fini del mancato assoggettamento al tributo per inidoneità alla produzione di rifiuti, non sarebbero invece, per gran parte della giurisprudenza, sufficienti a ritenere l’immobile oggettivamente inutilizzabile.
In tal senso si era già espressa la Cassazione con l’ordinanza n. 11130 del 28 aprile 2021, commentata nella nostra precedente news pubblicata il 15/07/2021 “Chiarimenti sul presupposto impositivo TARI in caso di non utilizzo dei locali”