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Disciplina delle spese per le consultazioni elettorali dell’anno 2024

È stata pubblicata ieri la circolare del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno n. 34/2024 avente ad oggetto: “Competenze dovute ai componenti dei seggi e spese per l’organizzazione tecnica in occasione dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, abbinate a quella della Regione Piemonte e alle ammnistrative dell’8 e 9 giugno 2024. Disciplina dei riparti e rendicontazione delle spese”.

La circolare evidenzia che al momento non si conosce ancora l’importo delle risorse che sarà stanziato dal Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento delle spese in oggetto e perciò invita gli enti a contenerle nei limiti di quanto strettamente necessario, in quanto eventuali eccedenze rispetto all’importo massimo assegnabile resteranno a carico dei Comuni medesimi.

Relativamente alle spese riferite al lavoro straordinario dei dipendenti comunali, non potrà essere superato il limite mensile individuale di 40 ore medie fino ad un massimo di 60 ore mensile. Inoltre si precisa che il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, ha avuto inizio il 15 aprile 2024, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e terminerà il 14 giugno 2024, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Qualora i Comuni non riescano a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, gli stessi potranno procedere alla stipula di contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato, relativamente al periodo strettamente necessario all’espletamento degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali.

Dette assunzioni, precisa la circolare, non sono soggette ai vincoli assunzionali previsti per gli enti non in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale10 del limite del 50% della spesa sostenuta per l’anno 2009.

Ovviamente, poi, il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere autorizzato, se necessario, a svolgere ore di lavoro straordinario.

Non saranno invece ammesse a rimborso le spese sostenute per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali che non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l’ente stesso.

Appena ultimati i propri adempimenti, i Comuni dovranno redigere il rendiconto e inviarlo alle Prefetture con la massima sollecitudine ed in ogni caso non oltre il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, e cioè entro il giorno 9 ottobre 2024.

I rendiconti sottoscritti dal responsabile del servizio, dovranno essere corredati della seguente documentazione giustificativa:
a) copia degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle determinazioni di autorizzazione. Con l’occasione, al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest’ultima tipologia di spesa, si prega di invitare i Comuni ad allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con l’indicazione, a fianco di ognuno, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate;
b) mandati di pagamento originali, con le quietanze dei percipienti. Per i soli Comuni che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l’esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti sotto la responsabilità dell’Ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione;
c) per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati, e l’avvenuta estinzione dei titoli;
d) fatture analitiche concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dallo Stato, ecc. Tali fatture, dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura ove occorra, e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;
e) copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;
f) prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i rimborsi spese;
g) eventuale ulteriore documentazione che gli Uffici in indirizzo vorranno richiedere per accertare, caso per caso, l’ammissibilità a rimborso delle spese dei Comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate.

Tags: Elezioni amministrative, Elezioni europee, Rimborso