Il D.Lgs. 116/2020, in attuazione della direttiva (UE) 2018/851, come noto, è intervenuto a modificare il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), e precisamente, per quanto di nostro interesse, da una parte, ridefinendo le categorie di rifiuti urbani e speciali con la conseguente eliminazione della categoria di rifiuto assimilato ai rifiuti urbani (art. 183 e 184) e dall’altra, stabilendo che le utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani che scelgono di conferirli al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero, sono esclusi dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, ossia della tariffa variabile (art. 238 co. 10).
Proprio in merito a quest’ultimo aspetto, in data 25/05/2021, sono stati forniti alcuni chiarimenti da parte del MEF e del MITE per i quali abbiamo ritenuto necessario mettere a disposizione un nostro approfondimento allo scopo di fornire ulteriori specificazioni circa la corretta applicazione della disciplina della fuoriuscita, già più volte trattata nei nostri approfondimenti in materia (n. 11/2021; n. 7/2021; n. 3/2021; n. 21/2020).