La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania, con deliberazione n. 25/2021 PAR, ha rilasciato un interessante parere in merito agli interventi di sostegno finanziario straordinario adottabili nei confronti di un’azienda speciale. Nello specifico, i magistrati contabili hanno fornito il loro orientamento rispetto al quesito posto da un comune circa la possibilità di ripianare il disavanzo di un’azienda speciale “ove lo stesso sia emerso in un esercizio finanziario per effetto di perdite occulte nei precedenti esercizi, che hanno dissimulato il mancato rispetto del pareggio di bilancio effettivo”. L’intervento, secondo la deliberazione richiamata, può risultare sostenibile solo nel caso in cui il disavanzo, pur se riconducibile ad accadimenti pregressi, rappresenti una novità riconoscibile solo dall’ultimo bilancio sia per gli amministratori dell’azienda speciale che per i referenti del Comune socio; diversamente, se il disavanzo fosse stato desumibile già negli esercizi pregressi tramite le ordinarie attività di analisi e controllo, non può essere oggetto di interventi di ripiano.
In tal senso, la Sezione di controllo campana, dopo aver ricordato che, tra i presupposti per il finanziamento dell’azienda speciale tramite riconoscimento di debito fuori bilancio rientra il rispetto del pareggio di bilancio (art. 114 e 194 D. Lgs. 267/2000), ha evidenziato come non si possa escludere “in astratto, che il “pareggio” sostanziale sia stato rispettato se il disavanzo è collegato fatti di gestione risalenti, che hanno ricevuto una riclassificazione rappresentativa, per effetto di fatti o informazioni sopravvenute: la dimensione economica e finanziaria del fatto di gestione e del disavanzo di gestione da questo generato può essere infatti diventata “certa” (contabilmente accertata) solo nell’ultimo esercizio.
In quest’ottica, il disavanzo rimane “nuovo” se tanto l’ente dominus che il management (con ciò intendendosi quello che ha rilevato il disavanzo) hanno potuto attivare il loro munus (rispettivamente di vigilanza e di amministrazione attiva) solo con l’ultimo bilancio, in cui i fatti si sono resi palesi, a fonte della impossibilità di rilevarlo precedentemente.
La “novità”, per esempio, non sussiste quando ex cartula, già dai budget e bilanci precedenti, la situazione di squilibrio programmatica era facilmente individuabile, mediante una diligente raffronto storico dei dati a preventivo e consuntivo già negli scorsi esercizi.”