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Diritto alla trasformazione del rapporto da part-time a tempo pieno azionabile solo in presenza di precisi presupposti

Con l’ordinanza n. 30840 del 19 ottobre 2022, la Sezione Lavoro della Cassazione ha evidenziato che il parametro dell’equivalenza formale delle mansioni non assume alcuna rilevanza giuridica ai fini dell’accertamento del diritto di precedenza (cioè alla trasformazione del rapporto da part-time a full-time) sancito dall’art. 3, comma 101, della legge n. 244 del 2007.

La disposizione dianzi citata stabilisce che “Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta“.

Il comma 101, dunque, dispone che per il personale assunto presso le pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro part-time la trasformazione a tempo pieno del relativo rapporto può avvenire solamente nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti per le assunzioni dalla legislazione vigente, precisando comunque che se le pubbliche amministrazioni procedono ad assunzioni di personale a tempo pieno deve essere data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti part-time che lo abbiano richiesto.

Sull’interpretazione della disciplina che qui viene in rilievo, ricordano i Giudici, sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 27439 del 2017, le quali hanno affermato che il diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto da part-time a full-time non è stato configurato dal legislatore come un diritto assoluto, in quanto si è stabilito che esso – può essere fatto valere dagli interessati se ricorrono entrambi i suddetti presupposti:
a) sia stata avviata dalla PA una procedura di assunzione di personale a tempo pieno;
b) la trasformazione avvenga nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
Ciò significa che il diritto soggettivo alla precedenza della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non nasce automaticamente per il fatto che l’Amministrazione di appartenenza ha avviato una qualunque procedura di assunzione di personale a tempo pieno e l’interessato ha presentato la prevista domanda, ma nasce solo se ricorrono i suddetti presupposti.

Pertanto, hanno precisato le Sezioni Unite:
a) l’ente pubblico datore di lavoro può prendere la decisione di avviare una procedura di assunzione di personale a tempo pieno valida ai fini dell’applicazione di cui all’art. 3. comma 101. cit. soltanto dopo aver individuato nelle proprie dotazioni organiche (determinate nel piano triennale dei fabbisogni di personale) vacanze relative alle categorie e ai profili propri di quei lavoratori part-time la cui eventuale trasformazione in rapporto a tempo pieno è compatibile con il rispetto del patto di stabilità interno (applicabile ratione temporis anche ai Comuni con più di mille abitanti) e, in particolare, con il principio del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (si v., d.lgs. n. 165 del 2001, art. 6 e della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 557-quater,) nonché con la direttiva di non creare posizioni soprannumerarie;
b) se l’ente datore di lavoro decide di avviare una simile procedura di assunzione di personale a tempo pieno – nel rispetto degli indicati presupposti – deve dare congrua comunicazione di tale iniziativa ai lavoratori part-time potenzialmente interessati e quindi prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale degli stessi;
c) in particolare il datore di lavoro pubblico deve esercitare il suddetto potere – che condiziona il nascere del diritto di precedenza alla trasformazione in argomento – in modo non arbitrario, trattandosi di un potere necessariamente ancorato alla presenza oggettiva di esigenze di funzionalità dell’Amministrazione oltreché condizionato dal rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede ex art. 97 Cost. (arg. ex Corte Cost. sentenza n. 224 del 2013 n. 224);
d) di conseguenza l’ente, nel rispetto dei suddetti canoni, ha l’onere di fornire adeguata risposta alle istanze presentate dai lavoratori part-time, anche se, in ipotesi, negativa;
e) d’altra parte, perché l’esercizio del diritto di cui si discute non dia luogo ad abusi, come regola generale, è necessario che la procedura assunzionale si riferisca all’espletamento di mansioni uguali oppure equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale, sia per ragioni organizzative sia perché questo speciale diritto non deve tradursi in un irragionevole privilegio esercitabile anche per procedure di assunzione relative a posizioni lavorative a tempo pieno non comparabili con quelle svolte dal lavoratore part-time, intendendosi per tali quelle che comportano un inquadramento nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di lavoro, differenziandosene solo per l’orario di lavoro ( si v., d.lgs. n. 61 del 2000, ex art. 4, comma 1 e d.lgs. n. 81 del 2015, art. 7);
f) in altri termini, non si deve trattare dell’avvio di una qualunque procedura di assunzione, ma di una procedura di assunzione alla quale, in astratto, il dipendente che chiede la trasformazione abbia i requisiti per partecipare, anche con riferimento alla categoria e al profilo professionale posseduto rispetto a quelli contemplati nella procedura di assunzione.

Tags: Assunzioni di personale, Part-time, Trasformazione del rapporto