Pur senza sottacere l’esistenza di posizioni interpretative divergenti sull’argomento, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia (cfr. delibera n. 123/2021/PAR) è giunta alla conclusione che la locuzione “stipendio in godimento” contenuta nella disposizione dell’art. 10, comma 2bis, del DL n. 90/2014 vada intesa nel senso che il calcolo del quinto dello stipendio debba essere commisurato al periodo di effettivo servizio svolto.
La finalità derogatoria del comma 2-bis, afferma infatti la Sezione, è essenzialmente perequativa in ragione del differenziale retributivo e non direttamente in funzione della responsabilità connessa all’attività rogante. Nel fare ciò la norma in via d’eccezione rispetto all’integrale spettanza dei diritti di rogito all’ente locale attribuisce ai segretari che si trovino nelle condizioni del comma 2-bis una quota di tale provento da limitarsi al quinto dello stipendio; ma è ben vero che, anche, la stessa funzione rogante può esercitarsi entro il perimetro del servizio effettivamente svolto nell’ente.
Diversamente, se la quota in parola venisse correlata ad un importo annuale astratto emergerebbe il rischio di corrispondere una remunerazione discordante con lo stato di fatto, nonché, con i criteri di corrispettività che contraddistinguono la retribuzione da riferirsi al periodo di tempo in cui è prestata l’attività lavorativa (si pensi al caso esaminato dalla Sezione Autonomie n. 15/2008 del lavoratore collocato a riposo in corso d’anno o altre situazioni similari). Un tanto non sarebbe in linea anche con la finalità principale della norma dell’art. 10 che è quella di far acquisire nuove risorse agli enti locali, bilanciandone gli effetti nei confronti di una specifica categoria.
Per quanto concerne l’accenno alla lettera della norma qui in esame, precisa inoltre il Collegio, è sufficiente ricordare che la tesi che predilige il collegamento con il tabellare annuo e che poggia su una presunta interpretazione letterale del comma 2-bis, si presta alla medesima obiezione mossa dal C.d.S. n. 5183/2015 laddove si legge “Per contro, l’opposta interpretazione non poggia su argomenti letterali, poiché l’espressione “stipendio in godimento” usata nel terzo comma dell’art. 41 della l. n. 312 del 1980, non reca elementi per ritenere che essa si riferisca inequivocabilmente alla retribuzione su base annua”.