Con la conversione in legge del Decreto Legge 198/2022 (Milleproroghe), mediante inserimento dei commi 229 bis e seguenti all’art. 1 L. Bilancio 2023, viene introdotta la possibilità per gli Enti locali di adottare il provvedimento di diniego allo stralcio parziale dei crediti affidati all’Agente delle Riscossione entro il 31 marzo 2023 a titolo di interessi e sanzioni, qualora non avessero provveduto in tal senso entro il 31 gennaio scorso, come stabilito dall’art. 1 co. 229 L. Bilancio 2023.
É altresì prevista la possibilità di adottare un provvedimento volto ad applicare l’art. 1 co. 222 L. Bilancio 2023, anche in riferimento ai tributi locali, ossia lo stralcio integrale, comprensivo dunque degli importi iscritti a titolo di tributo dovuto, delle somme di importo residuo fino ad € 1.000 risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.