Con la sentenza n. 72/2022, la CTP di Nuoro chiarisce che il mero riferimento ai “dati degli immobili posseduti dal contribuente secondo le risultanze catastali delle denunce presentate, nonché dalle verifiche delle banche dati consultate” non integra la motivazione di un accertamento, perché da un simile richiamo non è possibile comprendere le ragioni che consentono di qualificare come errata la liquidazione dell’imposta fatta dal contribuente, ossia se vi è una omessa dichiarazione o un errore di calcolo del dovuto.
Nel caso di specie, il Comune emetteva avviso di accertamento IMU in riferimento ad un fabbricato considerato come abitazione che in realtà era una pertinenza non abitabile perché priva delle altezze utili. Più precisamente si trattava di un piano mansarda privo delle condizioni abitabilità e oggetto di un condono edilizio per la regolarizzazione di un bagno abusivamente costruito. Su tale aspetto la Commissione precisa che “Il condono vale ad estinguere l’illecito, ma non a rendere il bene commerciabile in assenza della licenza di abitabilità (che è sempre rilasciata dal Comune)”.
Rileva in ultimo che “La prova che non si tratti di una pertinenza dell’immobile sottostante, ma un immobile autonomo è proprio ciò che manca nell’azione accertativa dell’amministrazione: nella motivazione non è spiegato perché il sottotetto sia considerato come immobile autonomo e non come pertinenza. Né l’amministrazione ha fatto ricorso ad atti (quelli urbanistici / edilizi) disponibili nei suoi uffici per attestare il contrario.”
Ad avviso di chi scrive, le conclusioni cui giungono i Giudici tributari valgono per casi particolari ove il Comune, nell’ambito dell’attività accertativa, prende in considerazione aspetti ulteriori rispetto a quelli risultanti a catasto o nelle dichiarazioni del contribuente. Nel caso specifico infatti è altamente probabile che la mansarda accertata fosse accatastata in una delle categorie pertinenziali ma il Comune, sapendo della presenza di un bagno, ha ritenuto di tassare tale locale come abitativo.
In altre parole, riteniamo sufficientemente motivato un accertamento che richiami, (1) gli atti di approvazione dei regolamenti e delle aliquote applicate nell’anno oggetto di accertamento, (2) le eventuali dichiarazioni/comunicazioni presentate dal Contribuente, (3) le informazioni reperibili nelle banche dati dell’Agenzia del Territorio, (4) gli strumenti urbanistici vigenti, (5) i dati risultanti dal sistema informativo dell’Amministrazione finanziaria e (6) tutti i dati inerenti ai fabbricati accertati con indicazione dei riferimenti catastali univoci, delle quote di possesso e delle aliquote applicate a ciascuno di essi, in quanto presentano tutti i presupposti di fatto e di diritto a fondamento della pretesa tributaria. Solo nel caso in cui il Comune rilevi nel corso della propria attività di controllo elementi ulteriori rispetto a quelli citati da cui si possa evincere la scorretta condotta del contribuente sarà tenuto a richiamare gli stessi nel provvedimento di accertamento.