Con la Sentenza n. 994/2021 del 16/7/2021 la Commissione Tributaria Regionale di Bologna Sez. VIII, in tema di detrazione per l’abitazione principale, afferma che nel caso in cui gli ex-coniugi, non separati legalmente, occupino due distinte abitazioni site in Comuni differenti, ove hanno stabilito ciascuno la propria residenza anagrafica, il beneficio fiscale non può essere riconosciuto per nessuno dei due immobili in quanto la norma che disciplina la detrazione per l’ abitazione principale, prevede come requisito, oltre alla residenza anche la dimora abituale non solo del contribuente, ma anche dei suoi familiari. In caso di separazione di fatto dei coniugi, tale ultimo requisito non sarebbe rispettato.
La pronuncia in questione si pone in linea con l’ordinanza 17408 del 17 giugno 2021 della Cassazione, (Vedi news del 13.07.2021) dove si nega l’esenzione IMU nel caso in cui i due coniugi abbiano destinato due diversi immobili ad abitazione principale, anche se ubicati in Comuni diversi in quanto “la nozione di abitazione principale postula l’unicità dell’immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare”.
La pronuncia in commento è in contrasto con l’interpretazione data dalla Circolare 3/2012 del Ministero dell’economia e delle finanze, che aveva ritenuto: “Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”.
Tale divergenza di vedute è giustificata dalla CTR di Bologna ponendo in rilievo il fatto che la circolare statuisce la sussistenza del diritto al beneficio anche nel caso i coniugi risiedano in comuni diversi, “solo però laddove vi siano effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, identificando poi esemplificativamente tali esigenze in quelle relative alla frattura del rapporto di convivenza, ovvero in quelle lavorative”.
Nel caso trattato dalla CTR di Bologna, la contribuente non ha provato la sussistenza di una di tali situazioni, quali ad esempio una difficoltà coniugale, peraltro decisamente complessa da verificare ad opera del Comune, od una necessità lavorativa. Ne consegue che il mutamento della residenza anagrafica della contribuente che inizialmente risiedeva insieme al marito non ha quindi alcun motivo apparente che possa giustificare la sussistenza di effettive necessità e pertanto non è stato ritenuto dovuto il trattamento agevolato.