Con la Ordinanza n. 33863 del 17 novembre scorso, la Corte di Cassazione ha affermato che, qualora previsto dalla disciplina regolamentare, l’utenza non domestica è tenuta a presentare annualmente la documentazione a supporto dell’effettivo diritto all’esclusione per la superficie produttiva di rifiuti speciali.
Una Società impugnava un avviso di accertamento TARI 2017 nel quale non era stata correttamente considerata la produzione di rifiuti speciali che dà diritto all’esclusione dal tributo. A seguito di accoglimento in primo e in secondo grado, un Comune proponeva ricorso per Cassazione in ragione del mancato obbligo, secondo i giudici della CTR, di presentare annualmente, in assenza di variazioni sostanziali, specifica dichiarazione relativa alla produzione di rifiuti speciali.
Il motivo del ricorso del Comune, secondo il quale la dichiarazione deve essere rinnovata anno per anno, è stato ritenuto fondato dai giudici della Suprema Corte:
“La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta a tali principi laddove, pur esponendo analiticamente i motivi in ragione dei quali il tributo non fosse dovuto in ragione della produzione di rifiuti speciali autonomamente smaltiti, ha erroneamente ritenuto che non fosse onere del contribuente ripetere ogni anno la richiesta di esenzione in assenza di variazioni sostanziali. E’ infatti onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale. Tale onere non può non consistere nel rigoroso rispetto delle previsioni di legge necessarie per ottenere questa esenzione, e l’art. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013 rinvia, in materia di esenzioni dal pagamento della TARI, ai regolamenti comunali”.
Il regolamento comunale, nel caso specifico, dispone infatti che per godere dell’esenzione dal suddetto tributo in ragione dell’autonomo smaltimento dei rifiuti speciali, il contribuente debba ripetere la richiesta di esenzione annualmente, corredata da una serie di documenti analiticamente indicati all’interno della disciplina regolamentare. Infine, la Corte ha affermato che: “[…] la disciplina in questione lungi dal costituire un inutile e sterile onere burocratico, comporta[ndo] un rigido controllo non solo dei presupposti per ottenere l’esenzione dalla TARI ma anche della loro permanenza nel tempo […]”.
Alla luce di questo importante principio sancito dalla Corte di Cassazione, risulta legittima la mancata esclusione dal versamento del tributo delle utenze non domestiche che non ottemperano annualmente alla presentazione della dichiarazione e della relativa documentazione attestante l’effettiva produzione di rifiuti speciali nell’anno precedente prevista dal Regolamento comunale.