Con deliberazione n. 184/2024/PAR la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti piemontese ha affermato che ove le progressioni verticali di cui all’art. 13 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 siano finanziate dagli enti con le risorse di cui all’art. 1, comma 612, della Legge n. 234/2021 (0,55% del monte salari 2018), le stesse possono avvenire in deroga tanto ai limiti assunzionali di cui all’art. 33 del D.L. n. 34/2019 (e relativo D.M attuativo), quanto al limite generale di spesa posto dall’art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006.
Viceversa, nel caso in cui le suddette progressioni verticali non siano effettuate con l’utilizzo delle risorse specifiche di cui all’art. 1, comma 612, della Legge n. 234/2021, ma con risorse ordinarie (eventualità ben possibile visto l’inserimento dell’avverbio “anche” nel comma 8 del già citato art. 13), si dovrà, come per qualsiasi altro reclutamento, verificare la sostenibilità del maggior onere di spesa che ne deriva rispetto ai parametri di virtuosità di cui al D.M. 17 marzo 2020, oltre che al limite complessivo di spesa di personale.
Ora, se sull’esclusione di questi oneri dalla spesa complessiva di personale dell’Ente da rapportare alle entrate correnti dell’ultimo triennio (ai fini del calcolo del valore soglia cui le assunzioni a tempo indeterminato devono convergere) non vi erano dubbi, visti i pareri già espressi in passato dall’Aran sull’argomento (si vedano in particolare i pareri CFL208 e CFL209; orientamenti interpretativi peraltro condivisi con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), lo stesso non può dirsi, invece, con riferimento al più generale limite di spesa stabilito dall’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006.
Anzi, a ben vedere, la Sezione regionale di controllo della Lombardia aveva escluso (con la deliberazione n. 148/2024/PAR) che la quota dello 0,55% del monte salari 2018 utilizzata per finanziare progressioni verticali in deroga potesse ritenersi esclusa dal computo della spesa di personale ex art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto non assimilabile agli oneri per i rinnovi contrattuali.
Secondo i Giudici contabili piemontesi, tuttavia, la disposizione di cui all’art. 1, comma 612, della L. n. 234/2021 si pone in rapporto di specialità sia rispetto all’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 che rispetto all’art. 33 del D.L. n. 34/2019; rapporto di specialità in forza del quale, secondo il ben noto principio ermeneutico, la disposizione speciale (in questo caso l’art. 1, comma 612, della L. n. 234/2021, come richiamato dal comma 8 dell’art. 13 del CCNL del Comparto Funzioni Locali) deroga alla disposizione generale anche se successiva (l’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e l’art. 33 del D.L. n. 34/2019), ovviamente esclusivamente entro i limiti previsti dalla stessa disposizione speciale, cioè esclusivamente per lo “spazio” assunzionale appositamente individuato ai fini delle progressioni verticali in deroga (lo 0,55 del monte salari del 2018) ed entro la finestra temporale considerata in virtù della transitorietà della misura (dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2025).
Invero, secondo il Collegio, la disposizione speciale in esame costituisce una deroga – temporanea ed esclusivamente nei limiti espressamente individuati – agli ordinari vincoli previsti dal Legislatore in tema di spese di personale, proprio al fine di realizzare la diversa “ratio” contemplata dal Legislatore medesimo nell’art. 1, comma 612, della Legge n. 234/2021, come richiamato dall’art. 13, comma 8, del CCNL del Comparto Funzioni Locali, finalizzata a sostenere la fase di definizione e prima applicazione dei nuovi ordinamenti professionali, attraverso il mandato alla contrattazione collettiva a disciplinare “speciali procedure di valorizzazione del personale” nonché lo stanziamento di apposite risorse finanziarie al fine di agevolarne l’applicazione (per le amministrazioni diverse da quelle statali, l’individuazione, appunto, di uno spazio assunzionale ad hoc a carico dei rispettivi bilanci). Soltanto il rapporto di specialità può risolvere l’antinomia che verrebbe a crearsi qualora l’ente, per rispettare gli ordinari vincoli, non potesse utilizzare lo spazio assunzionale pur concesso dallo stesso Legislatore per una specifica “ratio”, fermo, ovviamente, che tale speciale deroga deve rimanere entro i ristretti limiti previsti dalle disposizioni in esame.
Nel caso, infatti, le progressioni verticali di cui all’art. 13 del CCNL non siano effettuate con l’utilizzo delle risorse specifiche di cui all’art. 1, comma 612, della Legge n. 234/2021, ma con risorse ordinarie – eventualità ben possibile vista l’inserimento dell’avverbio “anche” nel comma 8, come già sopra richiamato – si dovrà, come per qualsiasi altro reclutamento, verificare la sostenibilità del maggior onere di spesa che ne deriva rispetto ai parametri di virtuosità di cui al D.M. 17 marzo 2020, oltre che al limite complessivo di spesa di personale.
Può dirsi, pertanto, che la scelta delle parti contrattuali, nell’ambito del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2019-2021 del 16 novembre 2022, sia stata quella di destinare lo 0,55% del monte salari 2008 al finanziamento di un meccanismo transitorio di progressioni “in deroga”, al fine, cioè della riqualificazione di personale con esperienza professionale almeno quinquennale e un titolo di studio anche inferiore a quello previsto per l’accesso dall’esterno; d’altro canto, l’intento del Legislatore è stato proprio quello di sostenere il processo di revisione degli ordinamenti professionali stanziando un apposito budget nella Legge di bilancio per il 2022, come chiarito dallo stesso Legislatore nei Lavori preparatori sopra citati e, successivamente, evidenziato anche dallo stesso ARAN nel parere CFL209 sopra richiamato.
Questo “spazio” contrattuale dello 0,55 % del monte salari 2018 si sostanzia, in definitiva, in una provvista finanziaria specifica ed aggiuntiva, che esula dalle ordinarie capacità e vincoli assunzionali, in quanto “speciale”, e di cui gli enti possono disporre, esclusivamente al fine previsto dall’art. 13, comma 8, del CCNL, al di fuori delle dinamiche connesse al reclutamento ordinario e per un periodo temporale transitorio ben
definito che si concluderà al 31 dicembre 2025.
In tal senso, occorre però precisare che lo stanziamento pari allo 0,55% del monte salari 2018 deve intendersi come una tantum, che vale cioè per tutto il periodo contrattualmente previsto fino al 31 dicembre 2025, come chiarito dall’ARAN nel parere CFL229, per il quale se l’ente ha utilizzato tutta la disponibilità massima il primo anno non avrà più spazio per ulteriori progressioni verticali finanziate dallo 0,55% negli anni successivi.