Importante ed utile parere n. AS2030/2024 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblicato sul proprio bollettino n. 34 del 26 agosto 2024.
Nel riscontrare la richiesta di indicazioni da parte di un Comune in merito al perimetro dei servizi pubblici locali rilevanti ai sensi del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, l’Autorità, premettendo che esula dalle competenze della stessa fornire interpretazioni autentiche delle previsioni normative, ha comunque ritenuto opportuno formulare alcuni chiarimenti alla luce dei principi pro-concorrenziali che governano la materia dei servizi pubblici locali, come riordinata dal D. Lgs. 201/2022.
Gli elementi essenziali indicati dall’AGCM per l’individuazione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica sono i seguenti: fallimento del mercato, riconoscimento di un corrispettivo, soddisfazione delle esigenze della collettività di riferimento; l’Autorità ha altresì evidenziato il ruolo fondamentale dell’ente locale nell’individuare e motivare l’istituzione di un servizio pubblico locale, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Di seguito uno stralcio del parere:
“La norma definisce innanzitutto tali servizi come “erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato” (…). Vi rientra, quindi, qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato da parte di un’impresa – a prescindere dalla natura del soggetto esercente e dalle sue modalità di finanziamento – e che garantisca un “corrispettivo” al prestatore.
Il conseguimento di un “corrispettivo” implica che il servizio abbia dunque carattere economico, ossia che l’attività sia retribuita al prestatore, fermo restando che, come costantemente precisato dalla giurisprudenza eurounitaria, non occorre che il prestatore ottenga un utile o un guadagno, né importa chi lo retribuisca per detto servizio. La nozione di attività economica elaborata dalla giurisprudenza eurounitaria sembra quindi apparire più ampia rispetto al concetto finalistico di “redditività” utilizzato dal giudice amministrativo.
L’articolo 2 evidenzia poi la ulteriore necessità, ai fini della qualificazione di un’attività come servizio di interesse economico generale di ambito locale, della presenza di una condizione di, anche parziale, fallimento di mercato, vale a dire di insufficienza o inadeguatezza del mercato rispetto all’erogazione della prestazione.
Infine, la norma indica che tali servizi, ove non previsti (e definiti di rilevanza economica) dalla legge, sono individuati dal singolo ente locale, valorizzando il carattere della necessarietà – e quindi della doverosità – della prestazione rispetto alla finalità di soddisfazione delle esigenze della collettività di riferimento. (…)
La stessa lettera del d.lgs. n. 201/2022 ribadisce, dunque, il carattere dinamico della distinzione tra attività economiche e non economiche, non essendo possibile fissare aprioristicamente un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di rilevanza economica o meno (…).
Va a tale riguardo considerato che il citato articolo 10 del d.lgs. n. 201/2022 prevede che gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possano istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti e ad essi attribuiti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.
(…)
Nel quadro appena delineato, trova collocazione anche l’articolo 18 del d.lgs. n. 201/2022 (…), a norma del quale gli enti locali possono attivare con enti del terzo settore rapporti di partenariato per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica, motivando la loro scelta nell’ambito della relazione di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022.”
L’Autorità ricorda inoltre gli elementi essenziali per distinguere un servizio pubblico locale da un servizio strumentale, già evidenziati in pareri precedenti: si è in presenza di un servizio pubblico locale quando sul territorio l’utenza corrisponde, anche indirettamente, il prezzo per il servizio fornito; si ricade, invece, nella categoria dei servizi strumentali quando il beneficio della prestazione si riflette esclusivamente nei confronti dell’ente ed è questo a versare al soggetto affidatario il corrispettivo per i servizi prestati.
In vista della prossima ricognizione dei servizi pubblici locali, da condursi entro fine anno ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 201/2022, viene dunque ribadito il ruolo fondamentale dell’ente affidante nel verificare, caso per caso, se i servizi affidati nel territorio di competenza rientrino o meno nel perimetro applicativo del decreto; in tal senso, il parere dell’AGCM AS 2030/2024 fornisce importanti input di interpretazione e responsabilizzazione sulla corretta applicazione del quadro normativo.