La Camera, con 391 voti favorevoli e 45 contrari, ha votato oggi la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico, del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina (C. 3609), nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato.
Nel corso dell’iter parlamentare di conversione sono state apportate diverse modifiche alla formulazione originaria del decreto.
Per quanto più interessa in questa sede, si segnala lo “sblocco” della quota vincolata di avanzo da Fondone COVID disposta dall’introduzione del nuovo art. 37-ter, il quale prevede che per l’anno 2022 le risorse dell’articolo 13 del decreto legge n. 4/2022 potranno essere utilizzate anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica laddove tali oneri non siano stati già coperti da specifiche assegnazioni statali. I suddetti maggiori oneri, precisa inoltre la norma, dovranno essere quantificati mettendo a confronto la spesa dell’esercizio 2022 con quella registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.
Altra novità di interesse per gli enti locali è quella contenuta nel nuovo art. 37-quinquies, il quale, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, stabilisce che per gli anni 2020, 2021 e 2022, i parametri obiettivi attraverso i quali sono individuate le condizioni che determinano una situazione di deficit strutturale per gli enti locali sono calcolati includendo tra gli incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all’emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento.
Infine, l’art. 31-quater prevede un’integrazione a decorrere dall’anno 2024 del contributo straordinario spettante ai comuni che danno luogo a una fusione.