“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell’ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”: questa è la nuova norma che sarà contenuta nel D.L. 27/01/2022 n. 4 Sostegni Ter e approvata dalla Commissione Bilancio come emendamento all’art. 13 del citato decreto.
In forza di questa disposizione, i Comuni che approveranno aliquote e tariffe tributarie dopo l’approvazione del proprio bilancio di previsione, ma comunque entro il termine di approvazione dei bilanci di previsione, potranno procedere solo con una variazione del bilancio per il recepimento delle variazioni accorse, senza necessità di riapprovare il bilancio stesso.
L’emendamento accoglie le osservazioni di ANCI nelle quali era stato rilevato come vi fosse discrepanza tra gli orientamenti di diverse Sezioni della Corte dei Conti, che confermavano la necessità di riapprovazione del bilancio, e la posizione del MEF, che considerava sufficiente la sola deliberazione di una variazione di bilancio.
In attesa della sua approvazione definitiva, si può già concludere che la modifica legislativa avrà una portata innovativa e particolarmente significativa sulle procedure di approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali.