Con la conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 “Sostegni-ter” votata alla Camera nel corso della giornata di ieri il legislatore, dopo anni di interpretazioni contrastanti, introduce una norma chiarificatrice sui termini di approvazione da parte degli enti locali delle delibere che fissano aliquote e tariffe relative alla prima annualità del bilancio di previsione.
All’articolo 13 del testo originario del decreto Sostegni-ter è aggiunto il comma 5-bis che prevede: “5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”.
L’intervento, al quale avevamo già in precedenza fatto cenno in attesa della conferma con la conversione in legge, è di notevole portata in quanto scioglie i dubbi in merito al termine ultimo ammesso per la deliberazione di aliquote e tariffe rispetto alla data di approvazione del bilancio di previsione del singolo Comune nel caso in cui la stessa sia antecedente alla scadenza prevista dal legislatore (31 dicembre o proroghe successive).
In particolare negli ultimi anni l’esigenza di approvare tempestivamente il bilancio di previsione per assicurare una più ordinata e snella gestione della contabilità dell’ente è stata frenata dalle tempistiche dilatate con cui il legislatore ha definito, di volta in volta, le indicazioni relative a voci tributarie e tariffarie di notevole rilevanza come impatto di gettito sul bilancio stesso. La quantificazione del gettito in entrata di alcune poste è in alcuni casi vincolata a tempistiche dettate da fattori esterni e difficilmente governabili dall’ente, la questione TARI ne è un chiarissimo esempio.
Tutti i Comuni che avessero già approvato il bilancio di previsione o che si appresteranno ad approvarlo nelle prossime settimane, senza attendere il termine del 31 maggio come attualmente previsto, potranno quindi iscrivere in entrata gli importi dei tributi operando una previsione che potrà essere modificata con variazione allorquando, prima del 31 maggio stesso, verranno approvate le delibere di fissazione delle aliquote e delle tariffe da cui potrà derivare un gettito differente da quando ad oggi stimato.