Inaspettatamente, la versione definitiva del decreto “Ristori” pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale contiene una modifica (art. 22) della normativa di recente introduzione con cui si riconosce ai genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, il diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario parzialmente retribuito per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio minore convivente.
Viene infatti innanzitutto innalzata fino a 16 anni la soglia limite dell’età della prole entro la quale i genitori possono beneficiare del diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
Resta invece immutata l’età massima (14 anni) che dà diritto a fruire del congedo retribuito al 50%, anche se, d’ora in poi, potranno chiedere di astenersi dal lavoro pure i genitori di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, sebbene senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza riconoscimento di contribuzione figurativa.
Si amplia, infine, il novero delle ipotesi che sanciscono il diritto dei lavoratori richiedenti allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile o al congedo, includendo ora anche il caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente.