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Decreto “Rilancio”: pubblicata una nuova bozza

È stata divulgata da poco una nuova bozza del decreto “Rilancio” (delle ore 17.30 di oggi). L’impianto complessivo delle norme di interesse per gli enti locali rimane sostanzialmente immutato.

C’è da segnalare tuttavia un’interessante novità che riguarda l’art. 242, rubricato “liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza covid-19”.

Si prevede infatti che la riduzione dei tempi per l’esercizio dell’autotutela (sub specie annullamento d’ufficio) da un termine massimo ragionevole di 18 mesi a 3 mesi, opera solo limitatamente ai provvedimenti amministrativi illegittimi (ai sensi dell’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241) adottati in relazione all’emergenza Covid-19.

In tal caso, il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva, tuttavia, l’annullabilità d’ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Qualora, poi, l’attività in relazione all’emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l’adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19.

Vale la pena inoltre segnalare un’importante precisazione apportata al testo dell’art. 238, contenente misure di semplificazione delle procedure concorsuali indette dalle pubbliche amministrazioni.

Si chiarisce meglio, infatti, che tutte le prove concorsuali, ivi comprese le prove scritte e preselettive, dovranno svolgersi con l’ausilio di strumenti informatici e digitali.