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Decreto “Rilancio”: lo smart working non diviene modello organizzativo residuale

La norma recata dall’articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 2020 (meglio noto come “Decreto Rilancio”) rappresenta lo strumento cardine attraverso il quale il legislatore, in un’ottica di sistema, ha inteso regolare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa all’interno degli uffici pubblici in questa nuova fase 2.

In particolare – sviluppando e riconducendo ad una cornice regolativa di rango primario l’indicazione già presente nella direttiva n. 3/2020 del Ministro della pubblica amministrazione si stabilisce che, fino al 31 dicembre 2020, il lavoro da remoto, laddove possibile, continuerà a rappresentare il principale strumento organizzativo a disposizione delle PA per ridurre la compresenza dei lavoratori nelle sedi di lavoro e limitare, così, il diffondersi del contagio.

Nello scenario attuale, dunque, la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell’articolo 87 del D.L. n. 18/2020 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dal DPCM del 17 maggio 2020 (che ha ampliato notevolmente il novero delle attività economiche non più soggette a sospensione) e della conclusione del periodo di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi previsto dall’art. 103, comma 1, del già cit. D.L. n. 18/2020. In quest’ottica, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le pubbliche amministrazioni possono procedere ad una revisione delle attività che ritengono indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza, anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 17 maggio 2020 e dalle future misure normative. Le amministrazioni devono cioè valutare se le nuove o maggiori attività che esse sono chiamate ad espletare possano continuare ad essere svolte con le modalità organizzative finora messe in campo ovvero se le stesse debbano essere ripensate a garanzia dei servizi pubblici da assicurare alla collettività. 

Ove le fasi di riapertura dei settori e delle attività economiche – anche nei termini che saranno definiti con le prossime misure – renderanno necessario un ripensamento delle modalità organizzative e gestionali finora adottate, sarà cura delle amministrazioni stesse definire modalità di gestione del personale duttili e flessibili, facendo ampio ricorso alla flessibilità di orario e a forme di rotazione dei dipendenti (flessibilità che si può tradurre con l’alternanza nel luogo di lavoro dei dipendenti in parte al mattino e in parte al pomeriggio, alcuni in determinati giorni della settimana, altri nelle restanti giornate)

Come precisato nella direttiva del Ministro della pubblica amministrazione n. 2/2020, inoltre, si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, dovranno essere prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi negli uffici dovranno essere comunque scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, assicurando che sia mantenuta un’adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l’utenza, nonché tra gli utenti.