Sono davvero numerosi i correttivi approvati nel corso dell’esame in sede referente (svolto dalle Commissioni riunite I e II del Senato) del DDL di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (c.d. Decreto “Reclutamento”).
Riepiloghiamo di seguito le principali novità:
1) viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine ultimo entro il quale i lavoratori precari della pubblica amministrazione potranno maturare i requisiti necessari per accedere alla stabilizzazione con le modalità previste dall’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017;
2) viene estesa fino al 31 dicembre 2024 la possibilità per le pubbliche amministrazioni di bandire nuove procedure concorsuali senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità previste dall’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
3) vengono ampliate le possibilità di avanzamento di carriera per i dipendenti degli enti locali, ora non più circoscritte soltanto ad aree (o categorie) diverse ma anche a qualifiche differenti;
4) nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con DSA verrà assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;
5) le disposizioni che consentono il passaggio in mobilità dei dipendenti pubblici senza obbligo di autorizzazione preventiva da parte dell’amministrazione di appartenenza non si applicheranno più agli enti locali fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli enti locali con un numero di dipendenti maggiore, invece, verranno previste soltanto delle limitazioni più stringenti legate alle percentuali di scopertura dell’organico. In ogni caso, la cessione del personale potrà essere differita, a discrezione dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni successivi a tale assunzione, ove ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento;
6) il periodo di permanenza minima del personale negli enti locali, in caso di prima assegnazione, viene riportato a cinque anni;
7) viene concessa agli enti locali la possibilità di organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie compresa la dirigenza;
8) viene concesso agli enti locali in ritardo con l’approvazione dei principali documenti contabili (o con l’invio dei relativi dati alla BDAP) di procedere comunque alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale (ovviamente nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia);
9) viene concessa la proroga fino a 24 mesi degli incarichi conferiti dagli enti locali ai vice segretari ai sensi dell’art. 16-ter, commi 9 e 10, del D.L. n. 162/2019;
10) al fine di sopperire con urgenza all’attuale carenza di Segretari comunali iscritti all’Albo, considerata anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel PNNR, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto verrà autorizzata ogni anno l’assunzione di un numero di nuovi segretari comunali e provinciali pari al 100 per cento di quelli cessati dal servizio nel corso dell’anno precedente;
11) il nuovo «Piano integrato di attività e organizzazione», che sostituirà la pletora di documenti di programmazione ora obbligatori negli enti pubblici (soprattutto negli enti locali), dovrà essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno (e non più entro il 31 dicembre);
12) gli enti locali con meno di 15.000 abitanti potranno provvedere al monitoraggio dell’attuazione dell’art. 6 del presente provvedimento e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l’individuazione di un ufficio associato, tra quelli esistenti in ambito provinciale e metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane.