Il Consiglio dei ministri, presieduto da remoto dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha approvato anche al secondo esame il decreto legge recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.
Il testo presenta alcune novità di rilievo rispetto a quello licenziato lo scorso 13 aprile, tra cui l’introduzione di una parte dedicata al tema della formazione e al reclutamento del personale docente.
Per quanto più interessa in questa sede, giova segnalare in particolare le seguenti modifiche:
CONCORSI BANDITI DALLA PA – i concorsi pubblici per l’assunzione di personale non dirigenziale banditi dalle pubbliche amministrazione dovranno prevedere l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.
Inoltre, ferma restando la facoltà concessa alle amministrazioni di introdurre le esperienze lavorative pregresse come elemento valutativo ulteriore per l’assunzione di profili specializzati, viene stabilito che i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, potranno concorrere in misura non superiore a un terzo alla formazione del punteggio finale.
Infine si stabilisce che le commissioni esaminatrici dei concorsi potranno essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Spetterà alla commissione esaminatrice definire in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni.
CONCORSI, DELEGA AD AGGIORNARE IL DPR 487/1994 – per il pieno conseguimento delle milestone e dei target del Pnrr e per consentire il traguardo M1C1-58 con scadenza giugno 2023, è affidato a un Dpr, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022 su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione, il compito di operare una revisione organica del Dpr 487/1994 sui concorsi pubblici. L’aggiornamento delle disposizioni contenute nel citato decreto dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
a) raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole coordinando il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni vigenti;
b) indicare esplicitamente le norme da abrogare tra quelle previste dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e di ogni altra disposizione incompatibile con quelle introdotte dal presente decreto;
c) assicurare l’unicità, la contestualità, la completezza, chiarezza e semplicità della disciplina.
LIMITAZIONI A COMANDI E DISTACCHI – vengono un pochino allentate le restrizioni imposte all’uso di “comandi” e “distacchi”. La norma stabilisce ora che tutte le amministrazioni, al di fuori dei casi in cui il ricorso al comando o al distacco è obbligatorio sulla base di una specifica previsione legislativa e di quelli presso le sedi decentrate dei singoli ministeri o presso le Unioni di comuni per quelli che ne fanno parte, possano ricorrervi nel tetto massimo del 25% dei posti non coperti a seguito della indizione di procedure di mobilità volontaria. Inoltre, viene precisato che i comandi e i distacchi in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame cesseranno alla data del 31 dicembre 2022 o alla loro naturale scadenza, se successiva alla predetta data.
CONFERIMENTO INCARICHI A LAVORATORI COLLOCATI IN QUIESCENZA – fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, potranno conferire incarichi di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni alla legge 7 agosto 2012, n. 135. Detti incarichi, viene tuttavia ora precisato, potranno essere conferiti soltanto ai soggetti collocati in quiescenza da più di due anni.
A tali soggetti potranno inoltre essere conferiti gli incarichi di cui all’articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l’incarico di responsabile unico del procedimento di cui comma 1 del medesimo articolo 31.