Alla fine è arrivato il via libera delle Commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera all’emendamento al D.L. 44/2023 che proroga fino al 30 giugno 2024 il c.d. “scudo erariale” previsto dall’articolo 21, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), che, nel testo attualmente vigente, così recita: “Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2023, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”.
Si tratta di una norma temporanea, emanata per contrastare, in un momento storico particolarmente delicato, la c.d. “paura della firma”, limitando la responsabilità amministrativo contabile, per i fatti commessi dalla sua entrata in vigore e (con l’ultima modifica) fino al 30 giugno 2024, alle ipotesi in cui la produzione del danno derivi da una condotta dannosa consapevole e voluta dal soggetto agente, ferma restando la responsabilità per colpa grave derivante da condotte omissive.
Ma la seduta di ieri ha portato all’approvazione anche di altre importanti proposte emendative. È stata ad esempio approvata una modifica all’art. 3 (commi 13 e 14) della Legge 56/2019 che consente di superare l’interpretazione restrittiva proposta in passato da alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti in merito alla legittimità dell’erogazione di compensi in favore dei membri interni di commissioni di concorso per il reclutamento di personale pubblico indetti dagli enti locali.
Sono state poi introdotte una serie di modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale, la più importante delle quali rende facoltativo fino al 31 dicembre 2026 lo svolgimento della prova orale nei concorsi pubblici per l’assunzione di profili non apicali.
Si segnala inoltre l’introduzione di misure ad hoc per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione.
In base al nuovo art. 5-bis, infatti, “fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, (…) possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di 36 mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, in deroga a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. Sarà un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione a stabilire i criteri e le procedure per il reclutamento di questo personale.
Fino al 31 dicembre 2026, le stesse amministrazioni potranno altresì “stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane per l’individuazione, attraverso le modalità di cui al medesimo comma 1, di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, in deroga a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Il personale così assunto verrà inquadrato nell’area dei funzionari e, alla scadenza del contratto, in presenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, potrà essere stabilizzato a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.
Infine si stabilisce che i bandi di concorso per l’accesso al pubblico impiego potranno “prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso”.