Torna ad essere facoltativo il previo espletamento della procedura di mobilità rispetto alle procedure concorsuali, ma le amministrazioni pubbliche dovranno obbligatoriamente riservare a questa forma di reclutamento delle percentuali crescenti dei posti banditi (5% nel 2025, 10% nel 2026 e 15% a decorrere dal 2027), provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.
È quanto emerge dalla bozza del decreto legge in materia di reclutamento, organizzazione e funzionamento delle PA, elaborato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, che dovrebbe arrivare domani, venerdì 7 febbraio, al vaglio del Consiglio dei Ministri.
All’obbligo di fare ricorso alla mobilità volontaria per la copertura di un certo numero di posti vacanti non si affianca però l’obbligo di concludere positivamente le relative procedure. Infatti, lo schema di decreto prevede che le posizioni eventualmente non coperte all’esito delle procedure di mobilità potranno essere legittimamente destinate ai concorsi.
Bisogna inoltre evidenziare che l’obbligo di esperire preventivamente la mobilità volontaria è assistito da un regime sanzionatorio particolarmente severo. Infatti, in caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l’anno di riferimento, le facoltà assunzionali dell’anno successivo saranno ridotte in misura corrispondente.
Nel provvedimento si stabilisce poi che, «per l’anno 2025, in fase di prima applicazione della presente disposizione, le amministrazioni, ad esclusione della Presidenza del Consiglio dei ministri, inquadrano il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che si trovi in posizione di comando, distacco o di fuori ruolo, che abbia maturato, in tali posizioni almeno 36 mesi di servizio e che abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Tale misura non si applica al personale in comando presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria».
Tra le altre novità di rilievo va evidenziata la revisione delle modalità di utilizzo delle graduatorie concorsuali, con il ripristino della validità triennale delle graduatorie approvate dagli enti locali, e l’introduzione di un nuovo meccanismo di cancellazione dall’albo dei segretari comunali in caso di inerzia/inattività.
Di grande importanza, infine, la facoltà concessa agli enti locali di incrementare di un ulteriore 10 per cento la percentuale delle facoltà assunzionali destinabile alle assunzioni di giovani con contratto di apprendistato e contratto di formazione e lavoro in caso di reclutamento di soggetti in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, ovvero del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, nonché dei diplomi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, ove strettamente conferente ai profili tecnici banditi.