La Commissione Bilancio del Senato è convocata per oggi alle ore 18,00 per avviare l’esame del ddl n. 1766, di conversione in legge del decreto-legge n. 18 “Cura Italia”; gli emendamenti potranno essere presentati entro le 19 di venerdì 27 marzo.
Tra le importanti misure previste auspichiamo una maggior chiarezza relativamente agli articoli di interesse degli enti locali, in particolare l’art. 109 che cita “(Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19) 1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso. 2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo decreto.”
Le spese correnti connesse con l’emergenza COVID-19 si possono ritenere ” a carattere non permanente” e pertanto in linea con quanto previsto dall’art. 187 coma 2 lettera d) del TUEL. La specifica possibilità prevista all’art. 109 del D.L. 18/2020 pare, pertanto, quasi scontata mentre non è scontato il MOMENTO in cui posso beneficiare di questo sblocco. E’ noto, infatti, come solo a seguito dell’approvazione del rendiconto di gestione gli enti locali possano utilizzare, nel rispetto delle priorità del citato art. 187 del TUEL, la quota libera dell’avanzo di amministrazione. E’ altrettanto noto che la scadenza del 30 aprile di ciascun anno per l’approvazione del rendiconto di gestione sia stata prorogata al 31 maggio per l’anno 2020 secondo quanto previsto all’art, 107 sempre del D.L. 18/2020. L’urgenza e la necessità dei Comuni di far fronte a nuove e maggiori spese soprattutto di parte corrente legate all’emergenza COVID-19 è quantomai immediata e attuale e difficilmente prorogabile in attesa dell’approvazione del rendiconto della gestione. Si evidenzia allora il vincolo temporale che inibisce la possibilità di svincolo nell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di procedere in deroga a quanto previsto all’art. 187 comma 3-quater e 3-quinquies del TUEL e permettere alle Giunte comunali di approvare un prospetto dell’avanzo presunto aggiornato ed applicare con variazione di bilancio le quote libere del risultato di amministrazione per le sole spese correnti legate all’emergenza COVID-19.