Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro Paolo Zangrillo, ha approvato nella seduta odierna un disegno di legge recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”.
“La semplificazione è un percorso necessario per rendere la Pa più veloce ed efficiente – sottolinea il Ministro Zangrillo – e contribuire così allo sviluppo del Paese. Stiamo lavorando intensamente per migliorare tutti quei meccanismi, quelle procedure, quelle regole che disciplinano il rapporto con i nostri utenti, trasformando la burocrazia da ostacolo in opportunità, in una logica di confronto, di dialogo e di ascolto delle istituzioni e delle associazioni di categoria. Un metodo condiviso che rappresenta la vera novità di questa azione”.
Tra le misure adottate dal Governo c’è anche la nuova riduzione (da 12 a 6 mesi) del termine entro il quale le P.A. possono procedere all’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi (ex art. art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241).
In proposito, però, è opportuno rammentare che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. St. sez. VI, n. 6615 del 6 luglio 2023) “l’art. 21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241 si interpreta nel senso che il superamento del rigido termine di diciotto mesi [oggi sei mesi ndr]— entro il quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, è consentito: a) sia nel caso in cui la falsa attestazione, inerenti i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive): nel qual caso sarà necessario l’accertamento definitivo in sede penale; b) sia nel caso in cui l’(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte: nel qual caso — non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva — si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco” (Consiglio di Stato sez. V, 27/06/2018, n.3940).