La recente Sentenza n. 31/2025 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Liguria ha fatto emergere un’interpretazione estensiva della responsabilità per danno erariale in capo ai referenti delle società in house. Tale responsabilità è regolata dal primo periodo del c. 1 dell’art. 12 del D. Lgs. 175/2016, che dispone quanto segue: “Art. 12. Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate
1. componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. […]”
In base al tenore letterale della disposizione sopra riportata, la giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno erariale nelle società in house sarebbe circoscritta ad amministratori e dipendenti in quanto non si rinviene un richiamo esplicito agli organi di controllo, come invece espressamente indicato nella prima parte del medesimo comma con riferimento all’assoggettamento alle azioni civili di responsabilità.
Rispetto alla suddetta formulazione letterale, i giudici contabili hanno tuttavia evidenziato come nella definizione di amministratori di società in house debbano essere considerati anche i componenti degli organi di controllo; di seguito si riporta stralcio della sentenza in oggetto “Va considerato, infatti, che per una società in house ….. non rileva in alcun modo la distinzione tra organi di amministrazione e di controllo, atteso che sussiste in ogni caso un rapporto di servizio tra tutti gli organi sociali.
Talché rimane decisiva la natura in house della società anche per i componenti degli organi di controllo e va comunque ricordato come ai sindaci siano assegnati ex lege anche specifici poteri sostitutivi degli amministratori, potendo concorrere a vario titolo nelle responsabilità assunte dai medesimi”.