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Danno da perdita di chance in caso di immotivato mancato conferimento della P.O.

In assenza di una adeguata motivazione dell’atto di scelta del personale da assegnare ad una determinata posizione organizzativa, che non può prescindere da una valutazione comparativa tra più aspiranti e dal conseguente esame dei loro curricula, il dipendente che dimostri di possedere esperienze attitudinali e capacità professionali maggiori rispetto a quelle vantate dal funzionario prescelto può chiedere il risarcimento per perdita di chance.

Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Cassazione con la recente ordinanza n. 25632 del 25 settembre 2024.

I Giudici hanno infatti ribadito che l’illegittimo diniego di una posizione organizzativa comporta il diritto del dipendente al risarcimento del danno per perdita di chance. Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di “chance”, precisa di fatti la Sezione, la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene non è una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass., n. 18207 del 2014).

Dunque, ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta, il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa ed a tal fine l’ammontare delle retribuzioni perse può costituire un parametro (Cass., n. 18207 del 2014 cit.).

Tuttavia, occorre considerare il grado di probabilità e la natura del danno da perdita di chance, che è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. n. 13483 del 2018).

Tags: EQ, Perdita di chance, Posizioni organizzative