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Dal 2021 cambiano le modalità di costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti

Con un’operazione del tutto analoga a quella compiuta nel 2018 in relazione al personale del comparto Funzioni Locali, l’art. 57 dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dei dirigenti delle Autonomie locali sottoscritta ieri prova a semplificare le modalità di costituzione del Fondo per il salario accessorio attraverso un’operazione di consolidamento di tutte le risorse certe e stabili – negli importi certificati dagli organi revisione – destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza nell’anno 2020.

Si prevede infatti che, a decorrere dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative sarà costituito con le seguenti risorse:
a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 – destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell’anno precedente, ivi comprese quelle di cui all’art. 56 (Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato) e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all’art. 24, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001;
c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall’anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d’anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio ne] corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
d) le somme connesse all’applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell’art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);
e) risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.

In base a quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 57, poi, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato non utilizzate nel corso dell’anno di riferimento verranno trasportate come “una tantum” nell’anno successivo, in aggiunta a quelle annuali ordinariamente disponibili per il finanziamento della retribuzione di risultato in tale anno.

La formulazione letterale della suddetta clausola contrattuale, tuttavia, lascia spazio a più di qualche dubbio interpretativo. Bisognerà infatti chiedersi quali voci rientreranno nell’unico importo annuale consolidato di cui alla lett. a) in virtù del loro carattere di certezza e stabilità. Le perplessità più grandi riguardano in particolare gli incrementi disposti dagli enti in applicazione dell’art. 26, comma 3, del CCNL del 23.12.1999, per gli effetti non connessi all’incremento della dotazione organica della dirigenza.

Invero, come in proposito affermato dall’Aran nel parere AII_99, “solo se l’aumento delle risorse è correlato a reali, stabili e significativi incrementi dei servizi e, quindi, delle competenze e delle responsabilità delle funzioni dirigenziali interessate, lo stesso potrà essere confermato e consolidato anche negli anni successivi.
(…) Se vengono meno successivamente le condizioni organizzative e/o le posizioni dirigenziali cui esso si è correlato, non possono non venire meno anche le risorse di cui si tratta, altrimenti esse verrebbero confermate senza alcuna motivazione o giustificazione sul piano giuridico
”.

Speriamo che l’Aran fornisca per tempo tutti i necessari chiarimenti applicativi.

Tags: CCNL, Dirigenti, Fondo salario accessorio