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D.L. “Rilancio”: si riaprono le porte della stabilizzazione per le co.co.co.

Temporaneamente accantonato dai Relatori, è stato approvato ieri dalla Commissione Bilancio della Camera l’emendamento che differisce al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 potranno maturare il requisito dell’anzianità di servizio utile alla stabilizzazione (emendamento 1.03, nel testo riformulato).

Grazie a questa modifica, dunque, si riaprono le porte della stabilizzazione anche per tutti i precari di lungo corso della PA che hanno operato in virtù di contratti di lavoro flessibili diversi dal tempo determinato.

Per loro, tuttavia, la stabilizzazione non potrà avvenire direttamente, ma dovrà necessariamente passare attraverso la partecipazione a procedure concorsuali riservate.

L’articolo 20, comma 2, consente infatti alle amministrazioni, per il triennio 2018-2020, di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso: l’ampiezza dell’ambito soggettivo di applicazione della norma, più esteso rispetto alla platea ammessa al reclutamento speciale di cui all’articolo 35, comma 3-bis, lettera a), del d.lgs. n. 165/2001 (nonché a quella di cui all’articolo 20, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 75/2017), consente di ricomprendere nel reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-2020 i titolari di varie tipologie di contratto flessibile, quali ad esempio anche le collaborazioni coordinate e continuative;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso. In tale requisito di anzianità è possibile sommare periodi riferiti a contratti diversi, anche come tipologia di rapporto, purché riferiti alla medesima amministrazione e alla medesima attività.

Sono esclusi dall’applicazione dell’articolo 20, per espressa previsione dell’articolo medesimo:
•    il servizio prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (comma 7);
•    i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni (comma 9).