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D.L. “Rilancio”: possibile proroga dello smart working fino al 31 dicembre 2020

Si chiamerà “Decreto Rilancio” l’atteso provvedimento a cui il governo sta lavorando per varare le misure economiche per fronteggiare la fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

La bozza del testo che circola in queste ultime ore contiene un lungo documento di 767 pagine che raccoglie le proposte normative di tutti i ministeri, alcune, viene riferito, già superate, altre che andranno sotto forma di emendamenti nel “Decreto Liquidità” in discussione in Parlamento e altre ancora che faranno parte del decreto atteso nei prossimi giorni.

Tra le ultimissime novità in materia di pubblico impiego, spicca in particolare la proroga sino al 31 dicembre 2020 dello smart working (anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità personale del dipendente), prevedendo che le amministrazioni assicurino adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza.

Riportiamo di seguito il testo della norma:
1. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, dando corso alle istanze e alle segnalazioni dei privati, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all’art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.
3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L’attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.
4. La presenza dei lavoratori negli uffici all’estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.