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D.L. “Rilancio”: permessi ex lege n. 104 del 1992 ampliati anche per i mesi di maggio e giugno

L’art. 73 del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”), nel novellare il testo dell’art. 24 del D.L. 18/2020, ha riproposto anche per le mensilità di maggio e giugno 2020 l’incremento dei giorni di permesso retribuito fruibili ai sensi dell’art. 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (esattamente come è avvenuto nei precedenti mesi di marzo e aprile).

Si prevedono infatti ulteriori 12 giornate complessive che si aggiungono a quelle già individuate dalla normativa vigente, portando così a 18 (3 mensili per 2 mesi, più i 12 aggiuntivi) il totale dei giorni fruibili nei mesi di maggio e giugno.

L’ampliamento dei permessi segue tuttavia le regole ordinarie, per cui se un dipendente assiste più di una persona disabile, come in passato accadeva per i permessi dei 3 giorni, così oggi ha diritto di sommare tanti incrementi quante sono le persone assistite. Quindi, ad esempio, se prima si aveva diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso si ha diritto a 36 giorni da utilizzare unicamente fra maggio e giugno 2020, benché siffatto budget di giornate risulti oggettivamente difficile da fruire interamente entro la data di scadenza prevista. Analoghe considerazioni devono svolgersi nell’ipotesi in cui il permesso non sia legato all’assistenza di un congiunto ma a una situazione patologica propria del dipendente.

Vale poi la pena ricordare che le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono le stesse di sempre (per cui, di norma, ci si deve dare una pianificazione mensile, che in caso di esigenze straordinarie può essere derogata), così come rimangono immutate le modalità di riproporzionamento degli stessi in caso di rapporto di lavoro in regime di part time verticale (solo se di durata inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno).

Residuano però ancora alcuni dubbi in ordine al frazionamento ad ore dei citati permessi aggiuntivi.

Con la circolare n. 2/2020, di fatti, il Dipartimento della Funzione Pubblica si era mostrato in generale poco propenso a riconoscere questa possibilità, pur ritenendola astrattamente compatibile con il quadro normativo vigente. Palazzo Vidoni giudicava infatti tale opzione in controtendenza rispetto all’obiettivo prioritario di limitare gli spostamenti delle persone fisiche, auspicando perciò che le amministrazioni incentivassero quanto più possibile l’utilizzo a giornate dell’istituto, anche eventualmente in forma continuativa.

Con la fine del lockdown, tuttavia, si potrebbe anche ipotizzare un atteggiamento di maggiore apertura del Ministero verso questa alternativa modalità di fruizione dei 12 giorni di permesso aggiuntivi concessi dal Legislatore. Si pone allora il problema di come calcolare il relativo massimale orario.

L’algoritmo proposto dall’INPS nella circolare n. 45/2020 non pare suscettibile di diretta ed automatica applicazione relativamente al personale del Comparto Funzioni Locali. Nel caso di specie sembra infatti doversi ritenere prevalente la specifica disciplina contenuta nell’art. 33, comma 1, del CCNL del 21.5.2008, secondo il quale: “I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili”. In sostanza, in base a tale clausola contrattuale, i tre giorni di permesso vengono semplicemente “trasformati” in 18 ore. Di conseguenza, facendo una semplice proporzione, si potrebbe ipotizzare di convertire questi ulteriori 12 giorni di permesso in 72 ore, ma su questo specifico punto riteniamo opportuno attendere chiarimenti ufficiali.

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