Stanno sollevando diversi dubbi interpretativi le modifiche apportate dal decreto “Rilancio” agli artt. 23 e 25 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”).
L’art. 72 del D.L. n. 34/2020 ha infatti novellato in più parti i citati articoli, dando vita ad un corpus normativo disorganico e confuso, che produce sovrapposizioni e contraddittorietà nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale in questione.
Invero, il Legislatore ha sostituito il comma 1 dell’articolo 23 del D.L. “Cura Italia”, prevedendo il raddoppio (da 15 a 30) dei giorni di congedo parentale “straordinario” (retribuiti al 50%) concessi ai dipendenti del settore privato con figli fino a 12 anni di età (o più grandi se con handicap grave), ma ha lasciato invariato il comma 4 del medesimo art. 23, secondo cui il congedo è riconosciuto «alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni».
Probabilmente trattasi solo di una mera dimenticanza, ma sta di fatto che i due limiti attualmente non coincidono.
Inoltre, per quanto più ci interessa in questa sede, occorre verificare se l’estensione fino al 31 luglio dell’arco temporale di fruizione del congedo in parola vale anche per i dipendenti pubblici, dal momento che il comma 1 dell’art. 25 stabilisce ancora che la vigenza dello stesso è circoscritta al periodo di sospensione delle attività didattiche, ossia – allo stato – sino al prossimo 14 giugno 2020 (si v. in proposito il DPCM del 17 maggio 2020).
Potrebbe anche essere che il Legislatore consideri automatico l’allineamento dei termini per la fruizione del congedo nel pubblico impiego, posto che lo stesso comma 1 dell’art. 25 ancora oggi afferma che «i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1…», cioè quello previsto per i dipendenti del settore privato, ma è certamente auspicabile che le autorità competenti forniscano al più presto i necessari chiarimenti.
Del resto, non avrebbe alcun senso in questo caso discriminare i dipendenti pubblici, prevedendo per loro un più breve lasso temporale di fruizione dell’istituto.
Resta ancora da chiarire, infine, se tale periodo di congedo incida negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.