La bozza del DL Agosto pubblicata ieri prevede all’articolo 39 nuove misure di semplificazione per gli adempimenti legati alla gestione della Tesoreria degli enti locali.
Giova ricordare come già con il Decreto Fiscale 2019- DL 124/2019 – erano stati abrogati i commi 1 e 3 dell’articolo 216 del TUEL facendo così decadere l’obbligo del Tesoriere di controllare il rispetto dei limiti di cassa per i pagamenti sia in conto competenza che in conto residui e l’obbligo in capo all’ente di trasmettere al tesoriere il bilancio di previsione, tutte le delibere di variazione e di prelievo dal fondo di riserva.
In continuità con la manovra di “dismissione” dell’istituzione Tesoreria a favore di una figura simile a quella di Cassiere, il citato articolo 39 prevede al comma 1: “Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono abrogati i commi 4 e 6 dell’art. 163 e il comma 9-bis dell’art. 175.” Decade, così, l’obbligo di trasmettere al Tesoriere, in regime di esercizio provvisorio, l’elenco dei residui presunti al 1° gennaio e gli stanziamenti della competenza come esposti nell’ultimo bilancio di previsione approvato. Decade, inoltre, l’obbligo di indicare sui mandati di pagamento le spese escluse dal limite dei dodicesimi così come previsto all’art. 185 comma 2 del TUEL. Il comma 9-bis dell’art. 175 del TUEL, anch’esso abrogato, prevede l’obbligo di trasmissione al Tesoriere di tutte le variazioni di bilancio comprese quella derivante dal riaccertamento dei residui e le eventuali variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell’esercizio.
Il comma 2 dell’art. 39 prevede: “Il comma 4, dell’articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è sostituito dal seguente “4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all’allegato 8, da trasmettere al tesoriere”.