È passata un po’ sotto traccia, ma la legge di conversione del D.L. n. 104/2020 contiene un’importante novità concernente le modalità di calcolo dell’incidenza percentuale della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).
Si stabilisce infatti il principio secondo il quale, a decorrere dall’anno 2021, le spese di personale finanziate con appositi fondi non dovranno più essere computate ai fini dell’applicazione della nuova disciplina sulla determinazione della capacità assunzionale dei Comuni. In particolare la norma (art. 57, comma 3-septies) esclude che le spese relative ad assunzioni fatte in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le relative entrate poste a copertura, rilevino ai fini del rispetto di limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
In caso di finanziamento solo parziale, poi, ai fini del predetto valore soglia l’entrata e la spesa di personale verranno escluse per un importo corrispondente.