Come noto, il cumulo giuridico previsto all’art. 12 D.Lgs. 472/1997 premette di applicare una sanzione ridotta, e non quella derivante dalla somma algebrica, delle singole sanzioni irrogate negli atti di accertamento, qualora l’Ente contesti la violazione progressiva e continuata di una medesima disposizione normativa.
Per diverso tempo, la giurisprudenza ha escluso l’applicabilità del cumulo giuridico ai tributi locali, ritenendo che alle fattispecie tributarie non potesse riconoscersi la progressione e la continuità della violazione o perché non comportavano violazione di norme plurime. Negli ultimi anni, la Cassazione ha aperto la strada all’applicazione del suddetto istituto ai casi di omessa o infedele dichiarazione, continuando tuttavia a confermare la sua inapplicabilità al caso dell’omesso versamento (si veda ad es. Cass. 1540/2017).
Solo recentemente la Suprema Corte sembra giungere a conclusioni diverse rispetto alla violazione riguardante il versamento del tributo.
Con la sent. 11432/2022 infatti, afferma che l’omesso versamento non risulta parametrato rispetto a una imposta già predeterminata e liquidata, bensì all’esito di un accertamento con cui l’Ente impositore ha proceduto all’esatta determinazione del tributo dovuto per ciascuna annualità. Da ciò deriva che non sussistono motivi ostativi all’applicazione del cumulo giuridico anche al caso di omissione del versamento.
Si legge infatti nella sentenza: “In tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.
Tale conclusione è stata confermata anche nell’ord. 22477/2022, nella quale la Cassazione statuisce che: “Non vi è dubbio che nel caso di specie si sia in presenza di violazioni identiche riferite ad annualità diverse, avendo il Comune [omissis] contestato, con sei diversi avvisi di accertamento, alla contribuente il mancato pagamento, per il periodo 2010-2015, dell’ICI”.
Sembra dunque si stia consolidando un nuovo orientamento giurisprudenziale che porterà ad un significativo cambiamento nella gestione dell’attività di accertamento, la quale sarà certamente più favorevole ai contribuenti.